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Ordinanza — n. 12843/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation as sentencing falls within trial judge's statutory authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the complainant's sole ground, alleging a violation of sentencing discretion regarding mitigating circumstances, is not permitted in cassation proceedings. The trial judge properly fulfilled their argumentative burden by referencing decisive elements within the statutory framework of Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for aggravated theft and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge, which is not subject to review on the merits in cassation.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation admissibility mitigating circumstances aggravated theft penal code provisions prove acquisite illegalmente indagine per furto prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ANDREA nato a LIVORNO il 10/06/1975 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Morelli Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluri-aggravato, anche dalla recidiva. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensor