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Sentenza — n. 12842/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12842/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Rilevato che, dalla consultazione degli atti - consentita al Giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che la persona offesa aveva sottoscritto un verbale di denuncia/querela, sporta oralmente in data 18 luglio 2017, la quale non contiene una certa e inequivocabile istanza punitiva all'atto della denuncia; ritenuto, in conseguenza, che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto della mancanza della condizione di procedibilità, a cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la rilevata improcedibilità;

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 12842/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Rilevato che, dalla consultazione degli atti - consentita al Giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che la persona offesa aveva sottoscritto un verbale di denuncia/querela, sporta oralmente in data 18 luglio 2017, la quale non contiene una certa e inequivocabile istanza punitiva all'atto della denuncia; ritenuto, in conseguenza, che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto della mancanza della condizione di procedibilità, a cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la rilevata improcedibilità;

Parole chiave

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delitto contro i beni furto di lieve entità furto aggravato confisca dei proventi di reato tentato furto ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI TOMMASO nato a POGGIBONSI il 06/09/1996 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Rossi Tommaso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; considerato che il l'unico motivo di ricorso deduce l'estinzione del delitto ascritto all'odierno ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di furto; ritenuto che il motivo è fondato. Considerato, infatti, che l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di cui si discute; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Rilevato che, dalla consultazione degli atti - consentita al Giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che la persona offesa aveva sottoscritto un verbale di denuncia/querela, sporta oralmente in data 18 luglio 2017, la quale non contiene una certa e inequivocabile istanza punitiva all'atto della denuncia; ritenuto, in conseguenza, che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto della mancanza della condizione di procedibilità, a cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la rilevata improcedibilità;

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso, il 28 febbraio 2024 Il consigliere est