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Ordinanza — n. 12841/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12841/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI AHMED nato il 01/09/1989 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Dridi Ahnned ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dalla destrezza; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione d'improcedibilità, in ragione della mancanza di formale querela, è manifestamente infondato, posto che la persona offesa, Olivieri Serena, presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Pisa, manifestava la propria volontà punitiva del colpevole del reato dalla stessa denunciato in data 2.08.2017 (si veda il verbale di Sit del 22.02.2023);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12841/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Parole chiave

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gravi indizi di reato reato flagrante rapina qualificata circostanza aggravante truffa aggravata infrazione qualificata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI AHMED nato il 01/09/1989 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Dridi Ahnned ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dalla destrezza; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione d'improcedibilità, in ragione della mancanza di formale querela, è manifestamente infondato, posto che la persona offesa, Olivieri Serena, presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Pisa, manifestava la propria volontà punitiva del colpevole del reato dalla stessa denunciato in data 2.08.2017 (si veda il verbale di Sit del 22.02.2023);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere est