Ordinanza — n. 12839/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC ALESANDRA (CUI 040EFH7) nato a ROMA il 18/04/2002 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che .lankovic Alesandra ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata e di lesioni personali, rideterminando la pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 12839/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC ALESANDRA (CUI 040EFH7) nato a ROMA il 18/04/2002 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che .lankovic Alesandra ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata e di lesioni personali, rideterminando la pena;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC ALESANDRA (CUI 040EFH7) nato a ROMA il 18/04/2002 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che .lankovic Alesandra ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata e di lesioni personali, rideterminando la pena;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto e, inoltre, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 2 dell'art. 116 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, che non si confrontano con la motivazione fornita dalla Corte di merito, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 7 ed 8 del provvedimento impugnato, che ha specificamente scrutinato, con corrette valutazioni, il tema del concorso anomalo);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il ,f<residen