Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12837/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints lacking legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for aggravated theft, arguing errors in applying the law regarding public exposure and sentencing proportionality. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints without legal comparison and fell within the trial court's discretionary sentencing powers.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen. Mere factual complaints lacking legal comparison are inadmissible in appeals for illegality; sentencing discretion remains with the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Aggravated Theft Public Exposure Sentencing Discretion reato flagrante furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5 n. 17604 del 13/01/2020, Rv. 279343
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELELLA VERONICA nato a GROSSETO il 22/06/1981 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Melella Veronica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, non è consentito in questa Sede in quanto costituito da mere doglianze in fatto, prive di confronto con la motivazione della Corte di merito, ed è - inoltre - manifestamente infondato, posto che "in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada" (Sez. 5 n. 17604 del 13/01/2020,Rv. 279343).

D'altronde, come anche chiarito dal giudice di merito, la persona offesa aveva parcheggiato la propria bicicletta, fuori dall'Agenzia immobiliare, per il tempo necessario di intrattenimento all'interno del pubblico servizio, senza che possa ravvisarsi una sorta di abbandono del veicolo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - l'irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alla condotta, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Preside