Criminal appeal dismissed for lack of specificity; admissibility requires concrete comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Maria Duric's appeal inadmissible and ordered her to pay costs. Duric argued the lower court erred in finding her guilty of attempted theft due to a lack of univocality in her acts. The court rejected this claim because the appeal lacked specific arguments directly comparing her deductions to the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it relies on deductions that do not specifically confront and contrast with the reasoning provided by the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURIC MARIA CUI OlDNOJP nato il 18/08/1988 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che Duric Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - l'insussistenza del fatto anche nella forma tentata, per la non ravvisabilità del requisito della univocità egli atti, è privo di specificità e non è consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata (si veda ultima parte di pag. 1 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consig fère estensore Il Presiden