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Ordinanza — n. 12835/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12835/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12835/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI JALLOUL nato il 03/08/1969 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Jendoubi Jalloul ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di porto ingiustificato di coltello; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ( pg. 5, par. 8.1), oltre che inammissibilmente formulato, non essendo consentito in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12835/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5, par. 8.1), oltre che inammissibilmente formulato, non essendo consentito in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili dubbio ragionevole pericolo di tortura altri capi d'accusa accusa penale difesa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI JALLOUL nato il 03/08/1969 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Jendoubi Jalloul ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di porto ingiustificato di coltello; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ( pg. 5, par. 8.1), oltre che inammissibilmente formulato, non essendo consentito in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presiden