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Ordinanza — n. 12834/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural violations and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the aggravated theft conviction. The court ruled that the first and third grounds of appeal were procedurally barred because they sought a re-evaluation of evidence or generic mitigation arguments, which fall outside the scope of a legality review. Furthermore, the second ground regarding the aggravating circumstance was dismissed as lacking specificity and contradicted established case law requiring physical violence against objects other than the stolen item to qualify.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging the application of law or motivation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or lack specific grounds for overturning the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal legality review aggravated theft procedural bars specificity requirement tentato furto aggravamento della pena truffa aggravata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, Vivona
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Romeo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUALBIA LAZHAR ( CUI01X8GEZ ) nato il 06/08/1975 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Toualbia Lazhar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed, in particolare, alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 3 del provvedimento impugnato);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4). Ed inoltre, la doglianza sulla suddetta circostanza aggravante è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l'aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione;

è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, specificando le ragioni che impedivano di accedere all'istanza difensiva, non ravvisando ragioni che consentano di ritenere prevalenti le attenuanti; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024