Italian Court dismisses appeal as generic claim fails to challenge minimum statutory sentence for aggravated burglary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Rita Cavazza's appeal inadmissible regarding the sentencing determination. Cavazza argued a violation of law concerning the imposed sentence, but the court found her complaint generic and lacking specific engagement with the appellate court's reasoning. The court ruled the sentence matched the statutory minimum, rendering the appeal infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 c.p.; Art. 624 bis c.p.: An appeal challenging the determination of the punitive treatment is inadmissible if it is manifestly unfounded due to being generic and failing to confront the court's motivation, particularly when the imposed penalty corresponds to the statutory minimum.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA RITA nato a LA SPEZIA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41872-2023 Rilevato che Cavazza Rita ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa da Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato aggravato di furto in abitazione, tuttavia escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto non solo eminentemente generico - specie mancando di confrontarsi con la motivazione adottata dalla Corte d'appello sul punto - ma altresì dovendosi constatare che la pena irrogata, pari ad anni uno di reclusione ed euro 310 di multa, corrisponde al minimo edittale previsto ratione temporis per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i