Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12825/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic under Art. 581 c.p.p. for lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision regarding a contravention and a lack of prosecution for attempted theft, arguing errors in the reasoning. The court rejected these claims because the appeal was generic and failed to specify the exact elements of the reasoning it contested, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the reasoning it contests, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility Art. 581 c.p.p. letter c lack of specific grounds procedural requirements appeal court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU CYPRIEN CUI 03HTKGR nato il 15/02/1993 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41301-2023 Rilevato che Radulescu Cyprien ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110/1975, dichiarando invece non doversi procedere per difetto di querela per il reato di furto tentato e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio inflittogli; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso