Cassation court dismisses appeal against preventive surveillance measure due to inadmissible fact-based illegality claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court held that such claims regarding factual assessment are inadmissible in cassation proceedings. Consequently, the court ruled that only violations of the law, not logical flaws in fact-finding, can be raised at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, n. 1423/1956; Art. 3 ter, n. 575/1965: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible solely for violations of law, excluding claims of manifest illogicality of reasoning which must be addressed through the lack of or apparent motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONETA BERARDINO nato a NAPOLI il 06/08/1973 avverso n decreto del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41296-2023 Rilevato che Moneta Berardino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ha confermato l'ordinanza, emessa dal Tribunale in sede, di applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta - sub specie di violazione di legge - l'illogicità della motivazione adottata dalla Corte d'appello, sono indeducibili in sede di legittimità in quanto, prospettando questioni di mero fatto, non tengono conto della circostanza per cui, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); circostanza quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie, a fronte di congrua e puntuale ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così