Cassation court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic and indeterminate ground of violation. The appellant argued for a violation of procedural rules and flaws in the evidentiary assessment, but the court found these arguments lacked the specific elements required by law. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTARU IONEL STEFANEL CUI 03ASLTD nato il 04/08/1987 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41263-2023 Rilevato che Rotaru Ione! Stafanel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di un portafogli ai danni di un passeggero, nella metropolitana, ex art. 625 comma 1, n.4 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che contiene una puntuale ricostruzione dei fatti, con compiuto scrutinio delle fonti di prova - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso