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Ordinanza — n. 12820/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of correlation principle due to missing aggravating circumstance reference in indictment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12820/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Iovine Gennaro inadmissible, upholding the lower court's conviction for forging a valid exit document. Although the appellant argued the indictment failed to reference the specific aggravating circumstance paragraph, the court noted this element was ritually contested during the trial. Consequently, the violation of the correlation principle was deemed non-existent, and the appeal was rejected with costs awarded to the state.

Regesto Legislator

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Art. 522 cod. proc. pen.; The principle of correlation between indictment and judgment is not violated when the factual elements of an aggravating circumstance, even if not explicitly referenced in the indictment, were ritually contested during the trial, thereby allowing the accused to defend themselves on the object of the charge.

Parole chiave

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correlation principle violation aggravating circumstance contestation ritual contestation requirement indictment reference omission criminal appeal inadmissibility falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 522 cod. proc. pen.
art. 497 bis comma 2 cod. pen
art 522 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 37434 del 19/05/2023, Durollari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE GENNARO nato a NAPOLI il 21/06/1953 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41191-2023 Rilevato che Iovine Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di fabbricazione di documento di identificazione valido per l'espatrio falso ex art. 497 bis comma 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione e per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art 522 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia - peraltro richiamata dalla Corte di appello - secondo la quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando gli elementi di fatto dell'aggravante diversamente configurata siano stati ritualmente contestati, così da consentire all'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. 5, Sentenza n. 37434 del 19/05/2023, Durollari, Rv. 285336).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente osservato che, fin dal verbale dell'udienza di convalida, era emerso che, all'imputato, sono stati contestati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'ad 497 bis comma 2 cod. pen., nonostante sia stato omesso di far riferimento al comma 2 nell'imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci