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Ordinanza — n. 12816/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for resisting a public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated assault and resistance to a public official. The appellant argued that the aggravated circumstance under Article 61(2) of the Penal Code should not apply due to the lack of a criminal complaint. The court rejected this, ruling that the teleological connection between the violence and the resistance to law enforcement was established by the facts, aligning with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 2 cod. pen.; If violence is used to resist a public official rather than as an end in itself, the aggravated circumstance of teleological connection applies, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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resistance to public official aggravated assault teleological connection criminal complaint requirement inadmissible appeal Article 61 Penal Code Cassation Court reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 27703 del 15/04/2008, Dallara
(Sez. 6, Sentenza n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANG ZHONGCHUAN (CUI: 02FENUM) nato il 25/03/1973 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 40958-2023 Rilevato che Zhongchuan Yang ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per il delitto di lesioni personali aggravate; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art 61 n.2 cod. pen. in relazione al delitto di lesioni personali e conseguentemente chiede che, a seguito della dichiarata insussistenza dell'aggravante, venga dichiarata l'improcedibilità del reato per mancanza di querela, è manifestamente infondato perché, nel ritenere sussistente l'aggravante del nesso teleologico, la Corte d'Appello si è conformata - alla luce della ricostruzione dei fatti acclarata nel giudizio di primo grado - con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma è stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880).

Nel caso di specie, per quanto emerge dall'imputazione e accertato dai giudici di merito, l'imputato, dopo essersi dato alla fuga, è stato raggiunto e bloccato dagli operanti di polizia giudiziaria, nei cui confronti, per opporsi all'accertamento, attuava le violenze che hanno prodotto le lesioni refertate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così