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Sentenza — n. 12813/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12813/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPASSO ALESSANDRO nato a VIGEVANO il 29/02/1980 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Campasso Alessandro; rilevato che agli atti è pervenuta formale remissione della querela in relazione al reato di truffa contestato con accettazione da parte dell'imputato, circostanze che determinano l'estinzione del reato; che in assenza di diverse indicazioni nell'atto di querela, le spese processuali rimangono a carico dell'imputato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12813/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPASSO ALESSANDRO nato a VIGEVANO il 29/02/1980 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Campasso Alessandro; rilevato che agli atti è pervenuta formale remissione della querela in relazione al reato di truffa contestato con accettazione da parte dell'imputato, circostanze che determinano l'estinzione del reato; che in assenza di diverse indicazioni nell'atto di querela, le spese processuali rimangono a carico dell'imputato.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali spese di esecuzione restituzione e risarcimento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPASSO ALESSANDRO nato a VIGEVANO il 29/02/1980 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Campasso Alessandro; rilevato che agli atti è pervenuta formale remissione della querela in relazione al reato di truffa contestato con accettazione da parte dell'imputato, circostanze che determinano l'estinzione del reato; che in assenza di diverse indicazioni nell'atto di querela, le spese processuali rimangono a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,