Sentenza — n. 12813/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPASSO ALESSANDRO nato a VIGEVANO il 29/02/1980 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Campasso Alessandro; rilevato che agli atti è pervenuta formale remissione della querela in relazione al reato di truffa contestato con accettazione da parte dell'imputato, circostanze che determinano l'estinzione del reato; che in assenza di diverse indicazioni nell'atto di querela, le spese processuali rimangono a carico dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12813/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPASSO ALESSANDRO nato a VIGEVANO il 29/02/1980 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Campasso Alessandro; rilevato che agli atti è pervenuta formale remissione della querela in relazione al reato di truffa contestato con accettazione da parte dell'imputato, circostanze che determinano l'estinzione del reato; che in assenza di diverse indicazioni nell'atto di querela, le spese processuali rimangono a carico dell'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPASSO ALESSANDRO nato a VIGEVANO il 29/02/1980 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Campasso Alessandro; rilevato che agli atti è pervenuta formale remissione della querela in relazione al reato di truffa contestato con accettazione da parte dell'imputato, circostanze che determinano l'estinzione del reato; che in assenza di diverse indicazioni nell'atto di querela, le spese processuali rimangono a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,