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Ordinanza — n. 12811/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion against re-evaluating evidence or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Louizi Saad Ellah inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding the robbery charge and aggravating circumstances. The court rejected this, citing the legal preclusion that prevents the supreme court from re-evaluating facts or substituting its own reasoning for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for the trial court's, rendering appeals based on factual re-assessment inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle Court of Cassation factual re-evaluation inadmissible appeal Italian criminal procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione assistenza riabilitativa espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUIZI SAAD ELLAH nato il 31/08/1992 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Louizi Saad Ellah; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina nonché della ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, prospettando - mediante censure in punto di fatto - un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza delle circostanze aggravanti contestate (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore