Italian Constitutional Court dismisses generic challenge to Cartabia reform appeal rules as already resolved.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the appeal by Passero Gioacchino inadmissible due to the generic nature of his constitutional challenge regarding the Cartabia reform. The court noted that the specific issue concerning mandatory domicile declarations for absent defendants was already definitively resolved in a prior decision with shared reasoning. Consequently, the court ruled the question manifestly unfounded and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 3, 27 Cost.; Art. 6 CEDU; Art. 581 c.p.p.; Art. 33 d.lgs. 150/2022; Art. 89 d.lgs. 150/2022: A constitutional question is inadmissible if it is generic or already resolved, particularly when the legislative choice is not manifestly unreasonable and corrective measures exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERO GIOACCHINO nato a NOCERA INFERIORE il 24/06/1965 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Passero Gioacchino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, è generico nella formulazione della questione di legittimità costituzionale delle norme sul mandato ad impugnare in caso di assenza dell'imputato introdotte con la cosiddetta riforma Cartabia; che, in ogni caso, la questione è già stata risolta da questa Corte con argomenti condivisi dal Collegio, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez. 4 - , Sentenza n. 43718 del 11/10/2023 Ud. (dep. 30/10/2023 ) Rv. 285324 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr