Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Beniamino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding the victim's statements to be unfounded because the complaint file was clearly acquired with party consent, and the second ground was merely a factual re-litigation outside the scope of appellate review. Consequently, the appeal failed to demonstrate specific procedural errors warranting nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must identify specific procedural violations; generic complaints or requests for factual re-evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE BENIAMINO nato a CAPUA il 11/07/1977 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Simone Beniamino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità e/o inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è manifestamente infondato poiché dal verbale di udienza del 17/6/2017, risulta chiaramente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti del verbale di denuncia della persona offesa, che, peraltro, non costituisce neanche l'unica fonte di prova, sicché il motivo è generico poiché non supera la prova di resistenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova dichiarativa posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, già adeguatamente disattesi dal giudice del gravame e finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giuridici di merito con motivazione esente da illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 6-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres