Ordinanza — n. 12802/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINARD KEVIN nato a CASTELFRANCO VENETO il 11/11/1998 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Rainard Kevin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità e che, peraltro, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente smentite dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, ove si fa riferimento alle attendibili dichiarazioni della vittima ed ai riscontri esterni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5, ove si fa riferimento alle attendibili dichiarazioni della vittima ed ai riscontri esterni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINARD KEVIN nato a CASTELFRANCO VENETO il 11/11/1998 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rainard Kevin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità e che, peraltro, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente smentite dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, ove si fa riferimento alle attendibili dichiarazioni della vittima ed ai riscontri esterni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi