Ordinanza — n. 12800/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVOLE EMILJAN nato il 03/04/1979 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Devole Emiljan; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza e conseguente violazione del diritto di difesa nonché in punto di determinazione della pena per effetto degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte territoriale a pagina 2 e tenuto conto che l'uso dell'arma era contestato nella imputazione all'interno della descrizione del fatto; che, quanto al terzo motivo, la Corte ha spiegato, con motivazioni di fatto, che non vi era sovrapponibilità temporale tra detenzione e porto dell'arma, circostanza idonea ad escludere ogni ipotesi di assorbimento ed il consequenziale errore nel calcolo della pena cche non si rileva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12800/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVOLE EMILJAN nato il 03/04/1979 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Devole Emiljan; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza e conseguente violazione del diritto di difesa nonché in punto di determinazione della pena per effetto degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte territoriale a pagina 2 e tenuto conto che l'uso dell'arma era contestato nella imputazione all'interno della descrizione del fatto; che, quanto al terzo motivo, la Corte ha spiegato, con motivazioni di fatto, che non vi era sovrapponibilità temporale tra detenzione e porto dell'arma, circostanza idonea ad escludere ogni ipotesi di assorbimento ed il consequenziale errore nel calcolo della pena cche non si rileva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVOLE EMILJAN nato il 03/04/1979 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Devole Emiljan; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza e conseguente violazione del diritto di difesa nonché in punto di determinazione della pena per effetto degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte territoriale a pagina 2 e tenuto conto che l'uso dell'arma era contestato nella imputazione all'interno della descrizione del fatto; che, quanto al terzo motivo, la Corte ha spiegato, con motivazioni di fatto, che non vi era sovrapponibilità temporale tra detenzione e porto dell'arma, circostanza idonea ad escludere ogni ipotesi di assorbimento ed il consequenziale errore nel calcolo della pena cche non si rileva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presdey