Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12799/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Cimmino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cimmino argued for the revocation of his criminal liability for recidivism and challenged the denial of general mitigating circumstances and the imposed sentence. The court rejected these claims as lacking specificity and manifestly unfounded, noting that the lower court correctly identified the underlying crime and applied established jurisprudence regarding sentencing factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 legge n. 110 del 1975; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specificity, particularly when the lower court's reasoning is logically sound and based on relevant facts without the need to address every single element presented by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments lack of specificity in appeal recidivism criminal liability general mitigating circumstances sentencing discretion review court costs and fine violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 legge n. 110 del 1975
3, ove viene individuato il reato presupposto in quello di alterazione di arma di cui all'art. 3 legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 25/03/1994 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cimmino Vincenzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ricettazione, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato e la sussistenza del delitto contestato con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3, ove viene individuato il reato presupposto in quello di alterazione di arma di cui all'art. 3 legge n. 110 del 1975); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3, ove è stata sottolineata la gravità del fatto anche ai fini della determinazione della pena ritenuta congrua); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre