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Sentenza — n. 12798/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12798/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BORRELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/09/1977 MINICHINO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 24/05/1986 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

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art. 114 cod.pen; Sentenza — n. 12798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Borrelli Giovanni e Minichino Giovanni; rilevato, in primo luogo, che è pervenuta agli atti comunicazione ufficiale da parte del DAP che il ricorrente Borrelli è deceduto in data 17 giugno 2023, evento che determina l'estinzione del reato; ritenuto, quanto al ricorso di Minichino Giovanni che il primo motivo relativo al giudizio di responsabilità è aspecifico in quanto sorvola su quanto dalla Corte precistato alle pagg. 5 e 6 della sentenza, ricostruendo i fatti senza incorrere in vizi logico-giuridici; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (richiamando gravità del fatto e personalità del ricorrente, pag.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali attenuazione della pena risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod.pen
e che il motivo di appello in ordine alla applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BORRELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/09/1977 MINICHINO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 24/05/1986 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Borrelli Giovanni e Minichino Giovanni; rilevato, in primo luogo, che è pervenuta agli atti comunicazione ufficiale da parte del DAP che il ricorrente Borrelli è deceduto in data 17 giugno 2023, evento che determina l'estinzione del reato; ritenuto, quanto al ricorso di Minichino Giovanni che il primo motivo relativo al giudizio di responsabilità è aspecifico in quanto sorvola su quanto dalla Corte precistato alle pagg. 5 e 6 della sentenza, ricostruendo i fatti senza incorrere in vizi logico-giuridici; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (richiamando gravità del fatto e personalità del ricorrente, pag.

7) e che il motivo di appello in ordine alla applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. era del tutto generico e pertanto non meritevole di alcun vaglio; rilevato, pertanto, che il ricorso di Minichino Giovanni deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Borrelli Giovanni, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di Minichino Giovanni che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend