Ordinanza — n. 12797/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO FRANCESCO MARIA nato a ROMA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Di Pietro Francesco Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 10, ove la Corte richiama le osservazioni del giudice di primo grado e pag. 13, ove si fa riferimento al sequestro amministrativo del mezzo ed alla successiva condotta di sottrazione di esso ad opera dell'imputato, stante che il mezzo venne ritrovato abbandonato e deteriorato in altro luogo rispetto a quello del sequestro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12797/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10, ove la Corte richiama le osservazioni del giudice di primo grado e pag. 13, ove si fa riferimento al sequestro amministrativo del mezzo ed alla successiva condotta di sottrazione di esso ad opera dell'imputato, stante che il mezzo venne ritrovato abbandonato e deteriorato in altro luogo rispetto a quello del sequestro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO FRANCESCO MARIA nato a ROMA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Pietro Francesco Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 10, ove la Corte richiama le osservazioni del giudice di primo grado e pag. 13, ove si fa riferimento al sequestro amministrativo del mezzo ed alla successiva condotta di sottrazione di esso ad opera dell'imputato, stante che il mezzo venne ritrovato abbandonato e deteriorato in altro luogo rispetto a quello del sequestro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ent