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Ordinanza — n. 12796/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12796/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/01/1977 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Finizio Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in ragione di quanto esplicitato dalla Corte a pag. 4 con opportuni richiami normativi e la precisazione che trattasi di condotta aggravata dalla recidiva; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione immune da vizi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità e che il ricorso si profila inammissibile per aspecificità; ritenuto che il ricorrente vendeva le sigarette di contrabbando per strada, così integrando il reato di cui all'art. 474 cod.pen. secondo l'ineccepibile ricostruzione della Corte; che il reato presupposto alla ricettazione contestata, secondo quanto precisato dalla Corte sulla contraffazione dei beni, è quello di cui all'art. 473 cod.pen. sicché quanto dedotto dal ricorrente è fuorviante oltre che generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 474 cod.pen, art. 473 cod.pen; Ordinanza — n. 12796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 con opportuni richiami normativi e la precisazione che trattasi di condotta aggravata dalla recidiva; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione immune da vizi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità e che il ricorso si profila inammissibile per aspecificità; ritenuto che il ricorrente vendeva le sigarette di contrabbando per strada, così integrando il reato di cui all'art. 474 cod.pen. secondo l'ineccepibile ricostruzione della Corte; che il reato presupposto alla ricettazione contestata, secondo quanto precisato dalla Corte sulla contraffazione dei beni, è quello di cui all'art. 473 cod.pen. sicché quanto dedotto dal ricorrente è fuorviante oltre che generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza traffico aggravato di stupefacenti contraffazione di merci vendita girovaga contrabbando di guerra possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod.pen
art. 473 cod.pen
secondo l'ineccepibile ricostruzione della Corte; che il reato presupposto alla ricettazione contestata, secondo quanto precisato dalla Corte sulla contraffazione dei beni, è quello di cui all'art. 473 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/01/1977 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Finizio Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in ragione di quanto esplicitato dalla Corte a pag. 4 con opportuni richiami normativi e la precisazione che trattasi di condotta aggravata dalla recidiva; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione immune da vizi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità e che il ricorso si profila inammissibile per aspecificità; ritenuto che il ricorrente vendeva le sigarette di contrabbando per strada, così integrando il reato di cui all'art. 474 cod.pen. secondo l'ineccepibile ricostruzione della Corte; che il reato presupposto alla ricettazione contestata, secondo quanto precisato dalla Corte sulla contraffazione dei beni, è quello di cui all'art. 473 cod.pen. sicché quanto dedotto dal ricorrente è fuorviante oltre che generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres