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Ordinanza — n. 12795/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings and legal qualification of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Autiero Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in legally qualifying the act as receipt and in evaluating the evidence regarding his authorship. The court rejected these arguments, noting that the trial judge's reasoning was logically sound and addressed the same grievances raised during the appeal without violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for that of the lower courts, rendering appeals based on factual disputes or alternative interpretations of proof inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Court of Cassation factual findings legal qualification procedural preclusion criminal procedure evidence evaluation falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO GAETANO nato a NAPOLI il 15/08/1982 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Autiero Gaetano; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione contestato nonché alla valutazione della prova posta a fondamento della individuazione dell'imputato quale autore del reato, prospettando - mediante censure in punto di fatto - un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del delitto contestato, il cui reato presupposto è quello di furto e non quello di falso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi