Italian Court dismisses appeal on fraud conviction due to lack of specificity and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Saba's appeal inadmissible for failing to specify the grounds of his complaint regarding liability and the request for a suspended sentence. The court found the first ground regarding prescription infounded because the lower court explicitly identified October 2015 as the completion date of the fraud, making the statute of limitations expired by April 2023. Furthermore, the request for a suspended sentence was procedurally improper as it should have been raised during the appellate trial rather than in this cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specifically stated, and requests for alternative sentencing measures must be raised in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA MATTEO nato a CHIERI il 20/02/1988 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saba Matteo; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla presunta prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto, anche al di là della indicazione della data del commesso reato di truffa nella imputazione, in sentenza vi è un esplicito riferimento all'ottobre del 2015 come momento di perfezionamento della condotta (pag. 2), con consequenziale maturazione del termine ad aprile del 2023, successivamente alla sentenza impugnata; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione immune da vizi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità e che il ricorso si profila inammissibile per aspecificità; rilevato che la richiesta di pena sostitutiva avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presienté