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Ordinanza — n. 12793/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karmouda Mohamed inadmissible due to a generic and indeterminate ground of attack. The appellant argued against the conviction for receipt and the sentencing, but the court found the reasoning lacked the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal failed to allow the appellate judge to identify the specific grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate reasoning procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure supervisory power motivi di cassazione censura formulata in modo carente impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARMOUDA MOHAMED nato il 15/12/1997 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Karmouda Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato e alla determinazione della pena, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre