Italian Court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for voluntary desistance and renewed trial proceedings, but the court found these grounds lacked specificity by merely reiterating arguments already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, argumentative criticism required by law to overcome the lower court's decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity and merely repeat arguments already examined and rejected by the court of second instance without providing new, specific, and argumentative criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERRERA ZUNIGA CLAUDIO BERNARDO nato il 18/05/1967 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Herrera Zuníga Claudio Bernardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, dove si evidenzia come il tentatico di reato fosse già stato portato a compimento, con esclusione in radice della possibile valorizzazione dell'ipotesi di desistenza volontaria), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è privo di specificità perché ripropone le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame in ragione della scelta, successiva al rigetto della richiesta di integrazione probatoria, di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato (si veda, in proposito, pag. 3), che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il