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Ordinanza — n. 12790/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to incorrect email address and late filing under D.I. 137/2020.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued procedural violations regarding the appeal's rejection, but the court found her arguments contradicted the specific provisions of D.I. n. 137/2020. Consequently, the court ruled that appeals sent to the wrong email address or filed late are strictly inadmissible under the cited regulations.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 6-septies, D.I. n. 137/2020; Art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.I. n. 137/2020: Appeals transmitted to an incorrect electronic address or filed late are inadmissible, and any subsequent challenge to this inadmissibility is likewise inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal incorrect email address late filing penalty D.I. 137/2020 procedural violation Cassa delle ammende Corte di Cassazione tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 6-septies, D.I. n. 137/2020
Art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.I. n. 137/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE CARMELA LETIZIA nato a BARI il 10/10/1968 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; mk.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mele Carmela Letizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 24, comma 6-septies, D.I. n. 137/2020 che, rinviando al comma 6-sexies, lett. e), dello stesso articolo, prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso tempestivamente ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; che era stata correttamente rilevata l'inammissibilità dell'atto di appello pervenuto all'indirizzo di posta certificata indicato poiché tardivamente proposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore :Il Presi ent