Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to incorrect email address and late filing under D.I. 137/2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued procedural violations regarding the appeal's rejection, but the court found her arguments contradicted the specific provisions of D.I. n. 137/2020. Consequently, the court ruled that appeals sent to the wrong email address or filed late are strictly inadmissible under the cited regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, comma 6-septies, D.I. n. 137/2020; Art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.I. n. 137/2020: Appeals transmitted to an incorrect electronic address or filed late are inadmissible, and any subsequent challenge to this inadmissibility is likewise inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE CARMELA LETIZIA nato a BARI il 10/10/1968 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; mk.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mele Carmela Letizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 24, comma 6-septies, D.I. n. 137/2020 che, rinviando al comma 6-sexies, lett. e), dello stesso articolo, prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso tempestivamente ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; che era stata correttamente rilevata l'inammissibilità dell'atto di appello pervenuto all'indirizzo di posta certificata indicato poiché tardivamente proposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore :Il Presi ent