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Ordinanza — n. 12789/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specificity and generic defect of motivation under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals filed by Kvitsiani Zaali and Psuturi Giorgi inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found the first appeal's claim regarding legal qualification lacked specificity as it merely repeated arguments already properly addressed by the lower court. Furthermore, the second appeal alleging a defect of motivation was rejected because the lower court's reasoning was logically sound and sufficient, failing to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were dismissed without merit, and the appellants were condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specificity by merely reproducing already decided arguments or if they are generic, failing to identify the specific elements relied upon by the lower court to justify the decision.

Parole chiave

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defect of motivation lack of specificity Article 581 c.p.p. Cassation inadmissibility general mitigating circumstances qualificazione giuridica dei fatti esame delle censure formali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
3); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 360, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KVITSIANI ZAALI nato il 05/09/1998 PSUTURI GIORGI nato il 03/02/1988 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Kvitsiani Zaali e di Psuturi Giorgi; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3); che le censure attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere