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Ordinanza — n. 12788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and attempt to re-evaluate facts beyond appellate court powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated the merits arguments already decided by the Court of Appeal. The appellant argued for a different legal qualification of fraud and a re-evaluation of evidence, but the court held that such factual reassessment is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as lacking specificity and exceeding the cassation court's authority to review facts.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt different criteria for fact-finding, as this power is reserved exclusively to the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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lack of specificity appeal re-evaluation of facts powers of cassation court fraudulent insolvency inadmissible appeal indennità per insolvenza abbandono del procedimento per truffa insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO ERASMO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 04/11/1951 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Giacinto Erasmo; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di insolvenza fraudolenta contestato e alla valutazione della prova, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze di merito già oggetto di appello e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del gravame, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez, U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali della parte civile che ha depositato una memoria; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estenso