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Ordinanza — n. 12787/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12787/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO LUIGI nato a MADDALONI il 21/06/1980 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Giuliano Luigi; ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione ci legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, alla qualificazione giuridica delle condotte contestate, al giudizio di comparazione fra opposte circostanze e al diniego della sanzione sostitutiva della pena detentiva, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3-7 della motivazione), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12787/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3-7 della motivazione), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO LUIGI nato a MADDALONI il 21/06/1980 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuliano Luigi; ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione ci legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, alla qualificazione giuridica delle condotte contestate, al giudizio di comparazione fra opposte circostanze e al diniego della sanzione sostitutiva della pena detentiva, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3-7 della motivazione), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente