Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Diop Saliou inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for procedural violations and lack of motivation regarding the exclusion of particular triviality and denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first two grounds lacked specificity by repeating previously examined complaints, while the third was deemed manifestly unfounded as the lower court correctly focused only on decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by failing to establish a correlation between the contested decision and the new arguments presented, or if the claims are manifestly unfounded based on established case law regarding the necessity of considering all elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP SALIOU nato il 03/05/1993 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Diop Saliou; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nonché il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità perché ripropongono le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sulle circostanze del fatto che ne escludono la particolare tenuità); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P