Sentenza — n. 12784/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Sallustio Giovanni; ritenuto che è stata depositata agli atti formale remissione della querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato; che tale evenienza è idonea ad estinguere il reato di truffa contestato e che, nulla prevedendo l'atto di remissione, le spese del procedimento devono essere poste a carico del ricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12784/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Sallustio Giovanni; ritenuto che è stata depositata agli atti formale remissione della querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato; che tale evenienza è idonea ad estinguere il reato di truffa contestato e che, nulla prevedendo l'atto di remissione, le spese del procedimento devono essere poste a carico del ricorrente;
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sallustio Giovanni; ritenuto che è stata depositata agli atti formale remissione della querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato; che tale evenienza è idonea ad estinguere il reato di truffa contestato e che, nulla prevedendo l'atto di remissione, le spese del procedimento devono essere poste a carico del ricorrente;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Presid