Italian Court dismisses appeal regarding criminal liability for possession of altered keys based on plea bargain convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Fiorino inadmissible, rejecting his claims regarding criminal liability and mitigating circumstances. The appellant argued that a plea bargain ('patteggiamento') sentence lacked the necessary subjective element of profit motive required for the crime of possessing altered keys. The court ruled that a plea bargain inherently contains an implicit affirmation of criminal responsibility and that judges need not consider every favorable element when denying generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 707 cod. pen.; Art. 160 c.p.p.: The crime of unjustified possession of altered keys requires a profit motive, which is established even in plea bargain convictions where responsibility is implicitly affirmed; furthermore, denying generic mitigating circumstances does not require the court to address all favorable elements presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINO FABRIZIO nato a PESCARA il 26/09/1974 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fiorino Fabrizio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. poiché le precedenti condanne per delitti contro il patrimonio erano state comminate con applicazione della pena su richiesta delle parti, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro - ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - anche quando l'autore sia stato destinatario solo di una sentenza di "patteggiamento" poiché questa contiene l'accertamento e l'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018, H., Rv. 274078 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estens