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Ordinanza — n. 12782/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of prescription due to specific recidivism and 249 days of term suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the fraud charges had expired due to prescription. The appellant argued for extinction of crimes, but the court found the offenses were not prescribed because specific recidivism and a 249-day suspension of the limitation period applied. Consequently, the lower court's conviction for contract fraud was upheld as legally sound and free from logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.; Art. 152 c.p.p.: The limitation period for criminal prosecution is interrupted by specific recidivism and suspended by judicial measures, thereby preventing the extinction of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription interruption specific recidivism term suspension contract fraud conviction reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Art. 152 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO MARIO nato a AVEZZANO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQLILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Alessandro Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto i reati di truffa contestati non risultavano prescritti alla data della sentenza impugnata, tenuto conto della recidiva specifica reiterata infraquinquennale contestata nel decreto che dispose il giudizio ed applicata dai giudici di merito, oltre a 249 giorni di sospensione del termine (fatti commessi nel 2015); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito Internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre 'la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati di truffa contestati (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere esten