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Ordinanza — n. 12781/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12781/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIRO FRANCESCO GIUSEPPE nato a L'AQUILA il 19/02/2022 CAPPELLA RECA MARCO nato a TERMOLI il 04/07/1990 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 1/2`./

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12781/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIRO FRANCESCO GIUSEPPE nato a L'AQUILA il 19/02/2022 CAPPELLA RECA MARCO nato a TERMOLI il 04/07/1990 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 1/2`./

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile legittimazione a ricorrere memoria illeggibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letti i ricorsi, sovrapponibili nel contenuto, proposti nell'interesse di Francesco Giuseppe Niro e Marco Reca Cappella; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIRO FRANCESCO GIUSEPPE nato a L'AQUILA il 19/02/2022 CAPPELLA RECA MARCO nato a TERMOLI il 04/07/1990 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 1/2`./

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, sovrapponibili nel contenuto, proposti nell'interesse di Francesco Giuseppe Niro e Marco Reca Cappella; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte ha richiamato specifici elementi di prova tratti dalla sentenza di primo grado rispetto ai quali non può che rilevarsi la genericità dell'atto di appello che non era riuscito a confutarli (pag. 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con assorbimento anche delle considerazioni di cui alla memoria difensiva depositata;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres sente