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Ordinanza — n. 12780/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding exclusion of criminal liability due to minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Reginella Katia inadmissible. The court found the sole ground of appeal, which alleged a lack of reasoning regarding the exclusion of criminal liability due to the minor nature of the offense, to be non-specific and merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot merely reproduce arguments already disallowed by the lower court with non-manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity exclusion of criminal liability minor offense repetitive arguments inadmissible appeal Cassazione procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGINELLA KATIA nato a GIULIANOVA il 29/08/1987 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Reginella Katia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vzio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica, anche tenuto conto del richiamo implicito alla non tenuità della offesa in relazione alle modalità del fatto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P