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Ordinanza — n. 12778/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to factual reiteration and lack of legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sylla Madiop inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as a factual challenge to evidence evaluation, which falls outside the scope of appellate review, and dismissed the second ground as a mere repetition of arguments already rejected at the lower court level. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific, reasoned criticism of the lower court's legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; those consisting solely of factual reiteration or apparent criticisms without substantive reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reiteration appellate review scope lack of legal argument court costs and fine contraffazione di merci procedimento per falsità marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Sylla Madiop; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato nel reato di cui all'art. 474 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA MADIOP nato il 10/05/1970 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sylla Madiop; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è costituito da censure in punto di fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del reato impossibile con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 4), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sid