Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft and receipt of stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Ilaria Primiterra and Antonio Mancino inadmissible. The court found the first appeal lacked specificity as it merely repeated factual arguments already properly addressed by the lower court regarding the lack of proven participation in the theft. Furthermore, the court upheld the rejection of leniency due to the high value of the stolen goods and confirmed the conviction based on the deceptive conduct of Primiterra and the established recidivism of Mancino. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.; Art. 61 cod. pen.: Appeals are inadmissible when they lack specific grounds, merely reproduce facts already decided, or fail to challenge the legal reasoning regarding the gravity of the crime and the applicability of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIMITERRA ILARIA nato a GUARDIAGRELE il 21/09/1992 MANCINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 18/01/1984 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Primiterra Ilaria e Mancino Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno basato la loro decisione sul fatto che non fosse minimamente provata la partecipazione del ricorrente Mancino al reato di furto presupposto a quello di ricettazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza); considerato, quanto al secondo motivo e terzo motivo, che la Corte ha escluso con congrua motivazione la possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen. in ragione della somma considerevole portata dal titolo ricettato, circostanza che l'ha condotta ad escludere anche l'ipotesi di ricettazione lieve anche in ragione della gravità del fatto; ritenuto che, quanto al quarto motivo, la Corte ha sottolineato il comportamento decettivo della ricorrente Primiterra concorrente nel reato commesso dal Mancino, che aveva accompagnato sul luogo del delitto favorendo la sua condotta (pag. 7 della sentenza); ritenuto che la Corte ha offerto congrua motivazione anche in ordine alla recidiva contestata ed applicata al Mancino (pag. 6 della sentenza); che, infine, è stata congruamente giustificata anche l'entità della sanzione inflitta valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità dei ricorrenti, senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi (pagg. 7 e 8 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con assorbimento di ogni altra considerazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere