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Ordinanza — n. 12776/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Barbara Angela inadmissible and ordered her to pay court costs. The first ground was rejected because the alleged procedural violation did not concern absolute nullities, and the second ground failed due to a lack of specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that generic arguments repeating issues already decided by the lower court do not constitute a valid basis for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 108 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals lacking specific grounds or alleging procedural violations unrelated to absolute nullities are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural nullity effective defense court costs Cassazione criminal procedure rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Barbaro Angela; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto prospetta la violazione di norme processuali non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologiche; che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 108 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Barbaro Angela; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto prospetta la violazione di norme processuali non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologiche; che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4923 del 27/10/2022 dep. 06/02/2023, Fattore, Rv. 284094 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO ANGELA nato a FOGGIA il 03/06/1979 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barbaro Angela; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto prospetta la violazione di norme processuali non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologiche; che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4923 del 27/10/2022 dep. 06/02/2023, Fattore, Rv. 284094 - 01), come già rilevato dalla Corte territoriale a pagina 3; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'individuazione dell'imputata quale autrice della condotta contestata, è privo di specificità perché è fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse questioni discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estenso