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Ordinanza — n. 12775/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as lacking specificity and unsupported by facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Eguakun Monday inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific findings on subjective elements of the crime of receiving stolen goods and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments either repetitive of previously rejected points or legally unfounded. The decision rests on the principle that appellate grounds must be specific and that lower courts need not address every favorable element if they have considered decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot merely repeat arguments already rejected; furthermore, a lower court's denial of generic mitigating circumstances is valid if it addresses decisive elements without needing to list all favorable facts.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Specificity of Grounds Generic Mitigating Circumstances Recidivism Appeal Court of Cassazione Burden of Proof censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGUAKUN MONDAY nato il 13/03/1984 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRJETTO Letto il ricorso di Eguakun Monday; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elernenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, con assorbimento di quanto contenuto nella memoria depositata, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estenso