Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal arguments and missing evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Zucchi Robert Paul Cesar inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground lacking specificity as it merely repeated factual criticisms already addressed by lower judges, while the second ground failed to provide concrete legal arguments or prove the authenticity of an English-language theft report. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of evidence outside the scope of judicial review without identifying specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds or fails to substantiate claims with concrete evidence, particularly when requesting a re-evaluation of facts outside the scope of judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCHI ROBERT PAUL CESAR nato il 05/06/1962 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zucchi Robert Paul Cesar; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza della denuncia di furto del veicolo, è privo di concreta specificità ed è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di risultanze processuali già valorizzate dai giudici di merito, anche tenuto conto che la denuncia cui si fa riferimento in ricorso risulta redatta solo in lingua inglese e non vi è prova alcuna di autenticità né di formale deposito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consig