Cassation court dismisses appeal as first ground lacks specificity and others are factually unsupported.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected for lacking specificity as it merely repeated facts already properly evaluated by the lower court. The remaining grounds failed because the court found the robbery aggravated by a knife based on credible victim testimony and justified the sentence through a proper balancing of heterogeneous circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground lacks specificity by merely reproducing facts already adjudicated, and other grounds fail when the lower court's factual findings are supported by credible evidence and logical reasoning without structural defects.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 04/11/1998 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE. APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Camilleri Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno basato la loro decisione non travisando le dichiarazioni della persona offesa che aveva fornito una corretta individuazione del ricorrente, riconoscendolo (si veda, in particolare, pagg. 2-4); considerato, quanto agli altri motivi, che la Corte ha ritenuto che la rapina fosse aggravata dall'uso di un coltello in quanto circostanza riferita dalla persona offesa ritenuta attendibile con congrua motivazione, nonché giustificato il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e l'entità della sanzione inflitta valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente, senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi (pagg. 3 e 4 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estens