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Ordinanza — n. 12620/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to partial waiver of responsibility claims and lack of arbitrariness in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel explicitly waived all claims regarding criminal responsibility, leaving only the sentencing issue open. Although the appellant also challenged the sentence length, the court found no arbitrariness given the high number of drug trafficking episodes and the explicit reasoning provided by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: A partial waiver of appeal grounds renders the appeal inadmissible regarding waived issues, and sentencing deviations are only reviewable if arbitrary or illogical.

Parole chiave

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partial waiver of appeal judicial waiver of responsibility sentencing arbitrariness continuity of crimes cassation inadmissibility attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
motivazione implicita o con formule sintetiche ma afferma anche che le relative statuizioni effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sei.
Corte Costituzionale sent. n. 186/2000
art. 133 cod. pen
motivazione implicita o con formule sintetiche ma afferma anche che le relative statuizioni effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sei.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 - n. 47698 del 18/10/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 e.uro, in favore della cassa delle ammende.
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Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.
Ordinanza — n. 22800/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for waived acquittal grounds.
Ordinanza — n. 25479/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for vagueness and lack of critical analysis regarding mitigating circumstances in drug trafficking case.
Ordinanza — n. 33491/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under penalty agreement provisions.
Ordinanza — n. 25728/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific comparison to lower court reasoning.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZALI OMAR nato il 07/04/1991 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

G~At..1 El ~Omar ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di plurimi reati di illecita detenzione di stupefacenti, legati dal vincolo della continuazione. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità nonché in ordine alla dosimetria della pena. La doglianze sono inammissibili. Risulta invero che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello diversi da quello relativo al 1:rattamento sanzionatorio (pertanto, a tutte le doglianze concernenti il giudizio di responsabilità in ordine ai reati contestati).

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi ( Sez. 2 - n. 47698 del 18109/2019 Rv. 278006 - 01). Quanto al secondo motivo, è appena il caso di considerare che 4a closimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita o con formule sintetiche ma afferma anche che le relative statuizioni effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sei. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

Ciò posto, nessuna arbitrarietà o illogicità si coglie in ordine al discostamento dal medio edittale poiché i giudici di merito hanno fatto riferimento all'elevatissimo numero di episodi di cessione di sostanza stupefacente dal parte dell'imputato (pari a 120), in relazione al medesimo dato sono stati giustificati i singoli aumenti disposti per la continuazione(per il capo 10, in relazione a 70 episodi contestati, al capo 5, per altri 120 episodi), avendo rimarcato la Corte territoriale l'allarmante sistematicità della condotta illecita. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 e.uro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensor