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Ordinanza — n. 12619/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the inapplicability of Article 131-bis of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant reargued issues already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed the lower court incorrectly applied Article 131-bis of the Penal Code regarding the exclusion of punishability due to the minor nature of the offense. The court ruled that the appeal lacked specificity as it merely repeated the appellate court's reasoning without addressing new points, violating procedural requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces the same grounds already discussed and rejected by the appellate court, as such arguments lack the required specificity and are considered generic.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Article 131-bis Penal Code minor nature of offense repetition of arguments procedural requirement exclusion of punishability risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
art. 131-bis cod. pen
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo
pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv.
sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONETTO MONICA nato a ROMA 11 11/05/1967 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Caponnetto Monica ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Rieti ordine al reato di' cui all'art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis e sexies D.Igs. 285/92 e succ. mod. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. L3 mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, tenuto conto del palese stato di alterazione riscontrato dagli operanti e dall'esito positivo del primo test, ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta, connotata dall'essersi spostato in stato di ebbrezza alcolica, connotato da elevatissimo tasso alcolemico (2,57 g/l), in autostrada, in evidente stato di alterazione constatato dagli operanti, con evidente condotta altamente imprudente e foriera di enorme pericolosità per la circolazione stradale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del -13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il Consigliere est