Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to address statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maria Antonietta Pittalis inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address specific defenses regarding her alleged error, lack of non-punishability, and general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the first ground was a mere repetition of an already dismissed appeal argument, while the others were implicitly covered by the lower court's comprehensive reasoning on the gravity of the offense and the defendant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, particularly when the lower court has already addressed the same grounds or when the denial of mitigating circumstances and non-punishability is sufficiently motivated by the overall structure of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTALIS MARIA ANTONIETTA nato a ORUNE il 19J08/1962 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano con cui Pittalis Maria Antonietta era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 20 maggio 2022, n. 115.
2. L'imputata, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Cagliari per tre diversi motivi di ricorso: con il primo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento delle risultanze processuali, per non aver considerato il giudice di merito che l'imputata abbia agito versando in errore; con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione, per aver il giudice d'appello omesso ogni motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen; con il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il primo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). La corte distrettuale, infatti, motiva diffusamente sia in fatto sia in diritto in punto di rigetto della prospettazione difensiva relativa ad un eventuale errore dell'imputata (v. pagg. 7-8-9 sent. impugnata).
In particolare, la corte ha sottolineato che la Pittalis ha sottoscritto la dichiarazione, assumendo così la diretta riferibilità di quanto rappresentato alle autorità procedenti; ed ha, con motivazione priva di fratture logiche e corretta in punto di diritto, escluso la sussistenza dell'errore scusabile, in primo luogo perché, a fronte di una dichiarazione presentata nel febbraio 2017, l'anno di riferimento, per legge, non poteva che essere l'anno 2015, non essendo ancora disponibile la dichiarazione per l'anno 2016; poi perché le stesse prospettazioni della ricorrente in ordine al dedotto errore erano contraddette nei fatti, avendo la stessa dichiarato di lavorare nei mesi estivi presso gli alberghi della costa, mentre nel 2016, nei mesi estivi, la Pittalis era stata sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora nel proprio comune, che si trovava nell'entroterra.
Infine, la Corte ha escluso l'ignoranza cd " inevitabile" (Corte cost., sentenza n.364/1988), richiamando i criteri tracciati dalla Consulta quali la obiettiva oscurità del testo normativo, i gravi contrasti di giurisprudenza, le "assicurazioni erronee", nel caso di specie palesemente non sussistenti.
4. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). La corte distrettuale motiva adeguatamente in punto di rigetto delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e della gravità del fatto e della condotta processuale tenuta dall'imputata.
Il giudicé di merito, dunque, si è conformato all'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 così massimata: «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
5. Relativamente alla doglianza relativa al mancato esame dell'applicaiione della causa di non punibilità, va rammentato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022,Rv. 28409601;Sez. 5 - , n. 6746 del 13/12/2 018, Rv. 275500) . Quanto sopra riportato in merito alla diffusa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche riguarda i medesimi parametri da valutare in ordine alla applicabilità del 131 bis, comportandone il diniego.
Invero, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).
6. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20