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Ordinanza — n. 12617/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation citing insufficient evidence of drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked sufficient motivation regarding the evidence of drug possession and money found on him. The court rejected this, noting the appellate court adequately addressed the Carabinieri's testimony and the logical reconstruction of facts, which precludes re-evaluation in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, comma 2, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because the lower court's decision is not based on specific criticism of the arguments but merely reproduces already examined grounds, and the reasoning is not devoid of logic or plausibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation inadmissible appeal drug possession evidence sufficiency cassation procedure logical reconstruction appellate review deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 363, comma 2, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo.
Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003„ dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VECCHIS MANOLO nato a VALMONTONE il 05/06/1977 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui De Vecchis Manolo era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Roma per vizio di motivazione. Il ricorrente, in particolare, deduce che la sentenza sia censurabile per difetto di motivazione generica, manifestamente illogica, apparente e contraddittoria in relazióne alla prova del fatto di reato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che l'unico motivo di ricorso è riproduttivo dì profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non nnassimata;

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003„ dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta ad ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. In particolare, la corte distrettuale si è espressa proprio sull'aspetto dedotto dalla difesa con cui si mette in dubbio la prova della responsabilità penale dell'imputato, prova fondata sulla percezione dei Carabinieri circa la cessione dell'involucro e la dazione delle banconote. A tal proposito, la corte motiva sulla corrispondenza tra la testimonianza precisa e attendibile dei Carabinieri con la conseguente perquisizione e con il ritrovamento sia della sostanza stupefacente, di tipo cocaina, sia del denaro nelle tasche dell'imputato.

La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che tali elementi consentissero, complessivamente esaminati, un'unica ricostruzione logica del fatto dalla quale scaturiva con certezza la responsabilità dell'imputato. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede peraltro una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio di legittimità.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il Consigl