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Ordinanza — n. 12616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding sentencing parameters and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, claiming a violation of specific sentencing parameters without providing a specific link to the lower court's reasoning. The court rejected this because the refusal was properly justified by the absence of positive elements required under current law, rendering the appeal's lack of specificity fatal.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on generic grounds regarding sentencing parameters is inadmissible if it fails to establish a specific correlation between the arguments raised and the reasons given in the contested decision.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility sentencing parameters violation mitigating circumstances refusal specificity requirement appeal appellate court reasoning asserzione difendibile difetto di motivazione risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza(Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconduc:ibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMI AZIZ nato il 24/06/1969 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Salami Aziz ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c, comma 2 bis e sexies Cds. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla violazione dei parametri di cui agli artt. 69 e 62 bis cod. pen. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti escluso la concedibilità della attenuanti generiche in relazione ai due precedenti specifici dell'imputato.

Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Il motivo proposto inerisce ad un vizio del giudizio di bilanciamento che la Corte non ha compiuto, atteso il diniego delle concessioni attenuanti generiche, peraltro del tutto congruamente motivato.

Costituisce infatti approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza(Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489,Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 1 6/02/2017, Rv. 270986 - 01; cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03).

Alla inammissibilità del ricorso, riconduc:ibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Cpnsigliere estensor