Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific reasons linking his arguments to the appellate court's detailed factual findings. The court ruled that such vague complaints violate procedural requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 73, V comma, DPR 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and the arguments presented in the act of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDOUN MOHAMMED nato a MEKNES( MAROCCO) il 09/01/1979 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Abdoun Mohammed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si fondava il giudizio di colpevolezza dell'imputato.
Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il (Consigliere estensore Il Presi te