Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12615/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific reasons linking his arguments to the appellate court's detailed factual findings. The court ruled that such vague complaints violate procedural requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73, V comma, DPR 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and the arguments presented in the act of appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility cassation appeal dismissal specific correlation requirement procedural defect genericity court costs award false dichiarazioni senza giuramento accuse di abuso denuncia mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.
Art. 73, V comma, DPR 309/1990
Abdoun Mohammed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990.
art. 129 cod. proc. pen
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDOUN MOHAMMED nato a MEKNES( MAROCCO) il 09/01/1979 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Abdoun Mohammed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si fondava il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il (Consigliere estensore Il Presi te